La pubblica accusa chiede la conferma della condanna all'ergastolo, contrastando i motivi della difesa intesi ad ottenere il riconoscimento dell'infermità mentale. La Corte accoglie la tesi della difesa e annulla la sentenza di condanna della Corte d'assise d'appello di Brescia (1958) «limitatamente alle condizioni mentali del "mostro di Vetriolo"» (Corriere della Sera, 19-11-1960), disponendo un nuovo giudizio dinanzi alla Corte d'assise d'appello di Bologna. La Cassazione annulla «"per difetto di motivazione" il verdetto dell'Assise di Brescia in seconda istanza. [...] La Cassazione conferma l'insufficienza di prove; ma respinge la sentenza della Corte di Brescia riguardo alla semi-infermità mentale per difetto di motivazione» (La Stampa, 21-3-1962). La corte di Bologna dovrà occuparsi del «riesame della causa su di un unico punto, l'esame delle facoltà mentali di Aldo Garollo» (La Stampa, 20-11-1963).